Protocollo›Titolo TITOLO "B"
Art. X
In vigore dal 1 ago 1967
Articolo X
I film realizzati in coproduzione, sia di lungometraggio che di
cortometraggio, saranno riconosciuti come film nazionali dalle competenti Autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che, durante la validità del presente Protocollo, potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi.
Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore
del Paese che le concede. Lo sfruttamento di questi film nei due Paesi sarà autorizzato, pertanto, senza alcuna restrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-x