ProtocolloTitolo TITOLO "A"

Art. V

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo V I film di cui agli articoli I e III debbono essere accompagnati soltanto dal certificato di nazionalità o di origine rilasciato dagli uffici competenti dei due Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-v

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