ProtocolloTitolo TITOLO "A"

Art. III

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo III L'importazione e lo sfruttamento di film a carattere culturale, documentario, scolastico, didattico e così pure di film per l'infanzia e pubblicitari non sono sottoposti dalle due parti ad alcuna limitazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-iii

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Art. III Esecuzione degli Accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Francia, il Belgio e la Repubblica Federale di Germania rispettivamente il 7 ottobre 1961, il 28 ottobre 1961 ed il 1 giugno 1962 e relativi Scambi di Note. — Testo vigente | Portale Normativo