Protocollo›Titolo TITOLO "A"
Art. VI
In vigore dal 1 ago 1967
Articolo VI
Gli Uffici competenti dei due Paesi concederanno le autorizzazioni di sfruttamento in versione doppiata dei film dei due Paesi, soltanto previa esibizione di un nulla osta rilasciato rispettivamente dalle Autorità di cui all'articolo IV, lettere c) e d). La validità di questo certificato è di quattro mesi e potrà essere prorogata di comune accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-vi