ProtocolloTitolo TITOLO "A"

Art. VI

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo VI Gli Uffici competenti dei due Paesi concederanno le autorizzazioni di sfruttamento in versione doppiata dei film dei due Paesi, soltanto previa esibizione di un nulla osta rilasciato rispettivamente dalle Autorità di cui all'articolo IV, lettere c) e d). La validità di questo certificato è di quattro mesi e potrà essere prorogata di comune accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-vi

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Art. VI Esecuzione degli Accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Francia, il Belgio e la Repubblica Federale di Germania rispettivamente il 7 ottobre 1961, il 28 ottobre 1961 ed il 1 giugno 1962 e relativi Scambi di Note. — Testo vigente | Portale Normativo