ProtocolloTitolo TITOLO "A"

Art. IX

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo IX I crediti derivanti dalla cessione e dallo sfruttamento dei film importati nel quadro del presente Protocollo saranno trasferiti. Il trasferimento degli importi dovuti in base ai contratti stipulati tra gli interessati avverrà in conformità delle norme in vigore fra i due Paesi nel momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-ix

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