Protocollo›Titolo TITOLO "B"
Art. XIII
In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XIII
Le parti contraenti favoriranno la realizzazione di film di
coproduzione di valore internazionale fra produttori della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania e di quei Paesi con i quali esse sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.
Le norme che regolano la concessione del benestare per queste
coproduzioni saranno stabilite caso per caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xiii