ProtocolloTitolo Titolo "C"

Art. XVII

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XVII Gli importi dovuti per il pagamento dei diritti di autore cinematografici, delle prestazioni artistiche e tecniche, delle riprese in esterni, nonché per l'acquisto di pellicola impressionata e di materiale pubblicitario, saranno trasferiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xvii

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