Protocollo›Titolo Titolo "C"
Art. XIX
In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XIX
Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al Land di Berlino, a meno che, entro tre mesi dalla data della firma del presente Protocollo, il Governo della Repubblica Federale di Germania, non comunichi una contraria decisione al Governo della Repubblica italiana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xix