Art. XIX
ProtocolloTitolo Titolo "C"

Art. XIX

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In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XIX Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche al Land di Berlino, a meno che, entro tre mesi dalla data della firma del presente Protocollo, il Governo della Repubblica Federale di Germania, non comunichi una contraria decisione al Governo della Repubblica italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xix