Art. 1

In vigore dal 1 ago 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi cinematografici: Scambi di Note tra l'Italia e la Francia effettuati a Parigi il 13 maggio-30 giugno 1958, il 6-26 agosto 1959, il 16-17 dicembre 1959, il 29 marzo-2 agosto 1960, il 16 giugno 1961, recanti modifiche ad alcune clausole dell'Accordo di coproduzione cinematografica dell'8 novembre 1957; Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 ottobre 1961 e Scambio di Note effettuato a Parigi il 20 ottobre-20 dicembre 1961; Accordo cinematografico tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 28 ottobre 1961 e Scambio di Note effettuato a Bruxelles il 5 febbraio 1962; Scambi di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania effettuati a Bad Godesberg-Bonn il 18 novembre 1960-5 gennaio 1961 e l'8 gennaio-15 febbraio 1962 recanti modifiche al Protocollo cinematografico del 18 ottobre 1955; Protocollo tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania relativo alle relazioni economiche nel campo della cinematografia, concluso a Bonn il 1 giugno 1962; Scambio di Note tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania per la modifica del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962, effettuato a Bad Godesberg-Bonn il 13 novembre-4 dicembre 1963; Nota italiana del 2 dicembre 1964 relativa alla proroga del Protocollo cinematografico del 1 giugno 1962. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TOLLOY - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 159. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-rd-1

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