ProtocolloTitolo Titolo "C"

Art. XVI

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XVI Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni relative allo scambio dei film, alle coproduzioni ed in generale tutte le disposizioni interessanti i rapporti economici cinematografici tra i due Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xvi

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. XVI Esecuzione degli Accordi cinematografici conclusi dall'Italia con la Francia, il Belgio e la Repubblica Federale di Germania rispettivamente il 7 ottobre 1961, il 28 ottobre 1961 ed il 1 giugno 1962 e relativi Scambi di Note. — Testo vigente | Portale Normativo