Protocollo›Titolo Titolo "C"
Art. XVI
16 / 20In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XVI
Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le
informazioni relative allo scambio dei film, alle coproduzioni ed in generale tutte le disposizioni interessanti i rapporti economici cinematografici tra i due Paesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xvi