Art. XVI
ProtocolloTitolo Titolo "C"

Art. XVI

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In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XVI Le Parti contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni relative allo scambio dei film, alle coproduzioni ed in generale tutte le disposizioni interessanti i rapporti economici cinematografici tra i due Paesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xvi