Protocollo›Titolo TITOLO "B"
Art. XV
In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XV
La produzione e lo sfruttamento dei film di coproduzione
autorizzati secondo le disposizioni del presente Protocollo, avranno ugualmente corso anche dopo la scadenza della sua validità, in conformità delle norme in esso contenute.
Tenuto conto della prossima scadenza della legge italiana 31 luglio
1956, n. 897, in materia cinematografica.
Le autorizzazioni previste dagli articoli X fino a XII del presente
Protocollo potranno essere concesse a condizione che il film di coproduzione sia proiettato al pubblico in Italia prima del 30 giugno 1962.
Le clausole del presente Protocollo relative alla coproduzione
hanno vigore in quanto le legislazioni italiana e germanica permettano di considerare come film nazionali, a tutti gli effetti, in ciascuno dei due Paesi, i film realizzati in coproduzione conformemente alle clausole di reciprocità di questo Protocollo.
Tutti i film realizzati in coproduzione ed ai quali questa qualità
sarà stata riconosciuta dalle Autorità italiane sotto la suddetta condizione saranno ammessi definitivamente ai benefici della coproduzione dal momento in cui questa condizione si sarà verificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xv