ProtocolloTitolo TITOLO "B"

Art. XI

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XI I film di coproduzione dovranno essere equilibrati in relazione alla compartecipazione dei coproduttori alle seguenti condizioni: a) la partecipazione finanziaria del coproduttore di ogni Paese, in linea di massima, deve essere equivalente. Nel caso che venga accordata una partecipazione minoritaria, questa deve ammontare almeno al trenta per cento; b) la partecipazione degli elementi artistici, tecnici e del restante personale, nonché l'impiego dei mezzi tecnici dei due Paesi, in particolar modo dei teatri di posa, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e di doppiaggio che verranno utilizzati per la realizzazione delle coproduzioni, dovranno nel loro insieme essere, per quanto possibile, di eguale entità fra le Parti; c) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo eccezioni richieste dal contenuto del film. Il regista dovrà appartenere normalmente ad uno dei due Paesi e verrà coadiuvato ogni volta da un aiuto regista dell'altro Paese. Gli Uffici competenti dei due Paesi potranno, di comune accordo, consentire la partecipazione in un film di un artista e di un regista di un terzo Paese, purchè di fama internazionale. d) nei film di particolare impegno artistico e tecnico, i cui costi di produzione non sono inferiori a 1,64 milioni di DM, la partecipazione minoritaria potrà essere ridotta fino al 20%. Per tali film potranno essere concesse deroghe ai precedenti paragrafi b) e c); e) la Commissione mista di cui all'articolo XVIII del presente Protocollo dovrà, in occasione delle sue riunioni, stabilire se in linea di massima esiste un equilibrio nella partecipazione delle due parti in conformità delle clausole precedenti. Qualora nell'insieme delle coproduzioni effettuate e in corso di attuazione non risultasse tale equilibrio, la Commissione mista proporrà le misure necessarie per assicurare, nel futuro, un equilibrio globale; f) tutti i film di coproduzione dovranno avere, nei titoli di testa e nel materiale pubblicitario, l'indicazione che trattasi di un film di coproduzione italo-germanica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xi

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