Art. XIII
ProtocolloTitolo TITOLO "B"

Art. XIII

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In vigore dal 1 ago 1967
Articolo XIII Le parti contraenti favoriranno la realizzazione di film di coproduzione di valore internazionale fra produttori della Repubblica italiana e della Repubblica Federale di Germania e di quei Paesi con i quali esse sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Le norme che regolano la concessione del benestare per queste coproduzioni saranno stabilite caso per caso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-xiii