Protocollo›Titolo TITOLO "A"
Art. II
In vigore dal 1 ago 1967
Articolo II
Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione
doppiata viene stabilito il seguente regolamento:
a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno solare, saranno concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca, di sessanta film italiani;
b) nella Repubblica italiana, per ogni anno solare, saranno
concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana, di sessanta film germanici;
c) in caso di esaurimento delle possibilità di importazione
stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista prevista dall'articolo XVIII deciderà su un aumento delle importazioni. Sarà tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunirà al momento in cui due terzi delle autorizzazioni all'importazione di cui alle lettere a) e b) risultino coperti da autorizzazioni, e non più tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-ii