ProtocolloTitolo TITOLO "A"

Art. II

In vigore dal 1 ago 1967
Articolo II Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento: a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno solare, saranno concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca, di sessanta film italiani; b) nella Repubblica italiana, per ogni anno solare, saranno concesse autorizzazioni, per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana, di sessanta film germanici; c) in caso di esaurimento delle possibilità di importazione stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista prevista dall'articolo XVIII deciderà su un aumento delle importazioni. Sarà tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunirà al momento in cui due terzi delle autorizzazioni all'importazione di cui alle lettere a) e b) risultino coperti da autorizzazioni, e non più tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-ii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo