Protocollo›Titolo TITOLO "A"
Art. VII
7 / 20In vigore dal 1 ago 1967
Articolo VII
L'inclusione di film destinati allo sfruttamento in versione
doppiata nel contingente di cui all'articolo II avviene secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande, corredate di tutti i documenti, e presentate alle Autorità competenti del Paese importatore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-09;1382#art-p-vii