Art. 14
Rinunciabilità dell'amnistia
In vigore dal 4 giu 1966
L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-14