Art. 15
Revoca dell'indulto
In vigore dal 4 giu 1966
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-15