Art. 10

Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette

In vigore dal 4 giu 1966
(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette) L'amnistia per i reati indicati nell' al n. 4) è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore: 1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito; 2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti; 3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi. Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non Interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-10

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