Art. 10
Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette
In vigore dal 4 giu 1966
(Condizioni per la concessione di amnistia
per i reati in materia di imposte dirette)
L'amnistia per i reati indicati nell' al n. 4) è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:
1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;
2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denunzia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;
3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.
Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non Interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-10