Art. 8

Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio

In vigore dal 4 giu 1966
(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio) Fuori dei casi previsti dall', è concesso indulto: 1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette; 2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o della ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell' del presente decreto. L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-8

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