Art. 13

Latitanti

In vigore dal 4 giu 1966
Il condono si applica a coloro che si sono sottratti volontariamente all'esecuzione di un mandato od ordine di cattura o di carcerazione, se lo stato di latitanza cessa entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. La osservanza della condizione summenzionata non è richiesta se la pena da espiare risulta interamente estinta per l'applicazione dell'indulto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-13

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