Art. 16

Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 4 giu 1966
L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-16

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