Art. 16
Termine di efficacia dei benefici
In vigore dal 4 giu 1966
L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-16