Art. 11

Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari

In vigore dal 4 giu 1966
(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) L'amnistia per i reati indicati nell' al n. 5) è subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle seguenti altre condizioni: 1) che venga ottemperato agli adempimenti e alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive; 2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora. Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell' ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-11

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