Art. 9
Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
In vigore dal 4 giu 1966
(Condizioni per la concessione di amnistia
e di indulto per i reati in materia di dogane,
di imposte di fabbricazione e di monopolio)
L'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell' ai numeri 1), 2) e 3) e nell' sono subordinati alle seguenti altre condizioni:
1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:
a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata Interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;
b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-9