Art. 4
Esclusioni oggettive per i reati militari
In vigore dal 4 giu 1966
L'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo, capo quarto, del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-4