Art. 2

Amnistia per speciali reati

In vigore dal 4 giu 1966
E concessa amnistia: a) per i reati commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 da appartenenti al movimento della Resistenza o da chiunque abbia cooperato con esso, se determinati da movente o fine politico, o se connessi con tali reati ai sensi dell'art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale; b) per i reati commessi, dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946, anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione, se determinati da movente o fine politico, o connessi con tali reati ai sensi dello art. 45, n. 2, del Codice di procedura penale; c) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570; d) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali; e) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici. L'amnistia si applica ai reati indicati dalle lettere c), d), e) del precedente comma anche quando concorrano aggravanti comuni o specifiche, esclusa l'ipotesi di uso di armi e l'ipotesi di fatto commesso da persone travisate o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-2

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