Art. 3

Indulto

In vigore dal 4 giu 1966
È concesso indulto, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. L'indulto non può essere superiore ad un anno per le pene detentive e ad un milione per le pene pecuniarie: a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre due anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, nè delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, nè dei reati estinti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta la attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale; c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630 del Codice penale, nonché dagli della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'art. 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-3

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