Art. 12
Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni e interessi di mora corrisposti
In vigore dal 4 giu 1966
(Definitività dei tributi, diritti, maggiorazioni
e interessi di mora corrisposti)
I tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-12