Art. 14 · Rinunciabilità dell'amnistia

Art. 14

14 / 17

Rinunciabilità dell'amnistia

In vigore dal 4 giu 1966
L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-04;332#art-14