Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 9

In vigore dal 16 ago 1966
La revisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente dei servizi per gli affari amministrativi contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e di due impiegati dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell', punto c). Questi ultimi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del Fondo. Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti del Collegio stesso, deve intervenire senza voto deliberativo soltanto nella seduta del Consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell' è esaminato il rendiconto de Fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-9

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