Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 14
In vigore dal 16 ago 1966
Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente , degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'. Qualora il superstite sia marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-14