Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 13
In vigore dal 16 ago 1966
In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto al Fondo, l'indennità prevista dall' è corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:
1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto, abbia lasciato superstite, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennità pari a un terzo o metà secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;
2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;
3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico dello iscritto deceduto, in parti uguali;
4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;
5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;
6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, la indennità è i divisa tra essi in parti uguali;
7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali;
8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;
9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dallo iscritto con atto di ultima volontà.
Se vi sono più persone designate, l'indennità è corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-13