Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 10
In vigore dal 16 ago 1966
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.
Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottale dal Consiglio di amministrazione a norma dell'. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'.
Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-10