Art. 10
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 10

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In vigore dal 16 ago 1966
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottale dal Consiglio di amministrazione a norma dell'. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli può provvedere alla liquidazione delle indennità di cui all', lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; così pure, su proposta di due membri del Consiglio, di cui uno appartenente al ruolo provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, può anche provvedere, con carattere di urgenza al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai punti 1) e 2) dell'. Dei provvedimenti adottati il presidente è tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-10