Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 5
In vigore dal 16 ago 1966
Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.
Membri:
a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, più anziano, vice presidente:
b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;
c) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referendum, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.
I quattro rappresentanti di cui al presente punto c) durano in carica tre anni e possono essere rieletti;
d) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, scelto dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale fra gli impiegati di ruolo residenti a Roma aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, in caso di pluralità di sindacati il rappresentante verrà designato dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali.
Ove non sussistesse accordo tra le varie organizzazioni si Intenderà designato quel rappresentante che avrà raggiunto la maggioranza dei consensi.
Qualora detta maggioranza non sussista il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie sindacali.
Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo.
Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Segretario:
un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-5