Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 7
In vigore dal 16 ago 1966
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso è chiamato:
1) a liquidare le indennità di cui all'art. 3, lettera a);
2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);
3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'art. 4;
5) ad approvare i rendiconti della gestione;
6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili.
7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, sentite le organizzazioni sindacali.
La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'anno solare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-7