Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 4
In vigore dal 16 ago 1966
Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue:
1) il 75% per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell';
2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo;
3) il 2% per le spese inerenti alla amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali;
4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo .
Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell' e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al precedente punto 4).
Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera b) dello stesso , possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-4