Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 11

In vigore dal 16 ago 1966
Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovute a causa di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-11

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