Art. 11
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 11

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In vigore dal 16 ago 1966
Il diritto all'indennità si acquista al compimento di due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di inabilità permanente e totale dovute a causa di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-11