Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 17
In vigore dal 16 ago 1966
Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere.
Le domande di sovvenzioni presentate da ispettori generali o ingegneri capi o comunque da dirigenti uffici, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione.
Quelle presentate da impiegati o salariati assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli uffici tecnici erariali saranno trasmesse, osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dai capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-17