Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza
Art. 21
In vigore dal 16 ago 1966
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il presidente o un consigliere all'uopo delegato, entro il mese di giugno, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-21