Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 23

In vigore dal 16 ago 1966
Nei confronti degli iscritti al Fondo da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento l'indennità sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Visto, il Ministro per le finanze PRETI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-23

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