Art. 1
In vigore dal 16 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1281;
Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.
L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1281.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 70. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rd-1