Art. 23
Regolamento amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza

Art. 23

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In vigore dal 16 ago 1966
Nei confronti degli iscritti al Fondo da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento l'indennità sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Visto, il Ministro per le finanze PRETI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-10;591#art-rae-23