Art. 7

Il Collegio sindacale

In vigore dal 24 mag 1966
Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri effettivi sono designati: uno, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore generale e con funzioni di presidente, dal Ministro per il tesoro e due dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra funzionari della carriera direttiva. I membri supplenti sono, rispettivamente, designati dagli stessi Ministri. Il Collegio sindacale dell'Etfas è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Tre dei membri effettivi ed i supplenti sono designati a norma dei commi precedenti e due sono designati, rispettivamente, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e dall'Assessore regionale per le finanze. Il Collegio sindacale dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere confermati. Assiste alle sedute degli organi collegiali dell'Ente e comunica le osservazioni ed i rilievi al presidente dell'Ente. Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni sei mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente controllato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo