Art. 9

Incompatibilità

In vigore dal 24 mag 1966
Il presidente ed i consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende ed imprese, comunque costituite, che, anche operando al di fuori delle circoscrizione territoriale dell'Ente, effettuino forniture di beni e prestazioni di servizi all'Ente stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-9

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