Art. 6

Comitati esecutivi

In vigore dal 24 mag 1966
Il Consiglio di amministrazione, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può delegare a Comitati esecutivi determinati compiti, precisandone criteri, limiti e modalità. Non possono essere delegate le competenze riservate al Consiglio di amministrazione ai sensi del primo comma dell'. Ciascun Comitato deve essere composto: dal presidente dell'Ente e da otto consiglieri, di cui cinque scelti fra i consiglieri indicati alla lettera a) del l' ed uno tra quelli indicati alle lettere c) e d). Il Consiglio di amministrazione deve comunque procedere alla costituzione di un Comitato e non può costituirne più di due. I membri dei Comitati durano in carica due anni e possono essere confermati. Per la validità delle adunanze e per le votazioni si applicano le disposizioni dei commi V e VI del precedente . Il presidente riferisce al Consiglio di amministrazione sulle deliberazioni adottate dai Comitati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-6

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