Art. 10
Esercizio finanziario e bilancio
In vigore dal 24 mag 1966
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Sono comunicati, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il bilancio preventivo entro il mese di settembre, ed il conto consuntivo entro il mese di aprile.
Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio devono essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non appena adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-10