Art. 8

Il direttore generale

In vigore dal 24 mag 1966
Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione del presidente, sentito il Consiglio di amministrazione. Il direttore generale interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo e ne controfirma i verbali. Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quelli di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale. Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa. Risponde dell'andamento del servizio al presidente. Esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-02-14;257#art-8

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